I contratti Fiume nel Lazio

I fiumi rappresentano la nostra identità e svolgono un ruolo chiave per l’adattamento al cambiamento climatico.

Introduzione

Sul territorio del Lazio, purtroppo, si continuano a proporre e a siglare vari Contratti di fiume sul tratto urbano del Tevere. Tutto ciò determina la presenza di Contratti di fiume a tratti o, addirittura, duplicati. 

La suddivisione dell’asta fluviale non garantisce la continuità del corridoio ecologico. L’assenza di un coordinamento tra i Contratti di fiume che insistono sullo stesso bacino idrografico rappresenta un metodo di lavoro non corretto poiché intervenendo solo su un segmento si aumenta il rischio idrogeologico a monte o a valle di tale tratto. In questo modo i Contratti di fiume non tracciano il percorso per restituire i corsi d’acqua al territorio e il territorio ai corsi d’acqua.

I Contratti fiume

Il World Water Forum definisce, già nel 2000, i Contratti di fiume come forme di accordo che permettono di adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale.

I contratti di fiume sono strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale. 

I Contratti fiume possono essere identificati come processi di programmazione negoziata e partecipata volti al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini e sottobacini idrografici.

I Contratti di fiume tracciano il percorso per restituire i corsi d’acqua al territorio e il territorio ai corsi d’acqua.

I Contratti di fiume vengono citati nel documento “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il coordinamento scientifico del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, e approvato dalla Conferenze Stato – Regioni ed Unificata il 30 ottobre 2014.

Inquadramento normativo

L’articolo 59 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 “Risorse idriche e acque reflue” disciplina i contratti di fiume e inserisce nel testo unico ambientale l’articolo 68-bis. 

L’articolo 68-bis del D. Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) stabilisce che i contratti di fiume concorrono alla  definizione  e  all’attuazione  degli  strumenti  di pianificazione  di  distretto  a  livello  di  bacino  e  sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che  perseguono  la  tutela,  la  corretta  gestione  delle risorse  idriche  e  la  valorizzazione   dei   territori   fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

L’articolo 4-bis comma 95 della Legge regionale del Lazio n. 17 del 31 dicembre 2016, cd. Legge di stabilità 2017, prevede che la Regione promuove il Contratto di fiume, in tale accezione sono da considerarsi anche il contratto di lago, il contratto di costa, il contratto di foce, così come previsto dall’articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico ambientale), quale strumento volontario di programmazione strategica e partecipata, finalizzato alla gestione integrata delle politiche di bacino e sottobacino idrografico, alla tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, alla salvaguardia dal rischio idraulico, alla gestione sostenibile della naturalità e del paesaggio fluviale e del rischio idrogeologico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”.

L’articolo 4-bis comma 96 della predetta legge stabilisce che la Giunta regionale, attraverso la direzione regionale competente in materia di risorse idriche e difesa del suolo, attiva e coordina tutte le iniziative volte al coinvolgimento degli enti regionali pubblici e privati, delle associazioni di categoria e dei diversi portatori di interesse presenti sul territorio al fine di favorire l’utilizzo degli strumenti di cui al comma 95; la stessa direzione opera, inoltre, al fine di armonizzare l’attuazione e lo sviluppo dei Contratti di fiume in coerenza con gli indirizzi nazionali, procedendo anche alla verifica del raggiungimento di obiettivi e risultati.

Le caratteristiche dei contratti di fiume

I contratti di fiume devono avviare processi partecipativi dal basso e devono essere coerenti con il contesto territoriale, sociale e amministrativo in cui si inseriscono e con gli obiettivi di norme, programmi, piani o altri strumenti vigenti su quel territorio. I soggetti aderenti al contratto di fiume definiscono un Programma d’Azione condiviso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo.

I contratti di fiume contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque – che prevede il raggiungimento del buono stato di qualità dei corpi idrici) e alla direttiva 2007/60/CEE (direttiva alluvioni – che prevede la riduzione o il mantenimento del rischio idraulico a scala di bacino idrografico). 

I contratti di fiume, quindi, devono essere coerenti con i piani distrettuali e devono focalizzarsi sulla qualità dell’acqua e sul rischio di esondazione. Le analisi sulla qualità dell’acqua devono essere, quindi, svolte dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa).

Con i contratti di fiume si perseguono i seguenti obiettivi: sostenibilità della governance fluviale; riqualificazione fluviale (miglioramento stato ecologico); riduzione rischio idrogeologico; miglioramento della qualità di vita; continuità fluviale; infrastrutture verdi; sviluppo delle potenzialità (turismo dolce); minimizzazione dei costi ed incremento della consapevolezza dei soggetti a tutelare i corpi idrici.

I Contratti di Fiume si articolano nelle seguenti fasi:

  • condivisione di un documento d’intenti contenente le motivazioni e gli obiettivi generali, le criticità specifiche e la metodologia di lavoro condivisa tra i soggetti che prendono parte al processo;
  •  l’analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio oggetto del Contratto di Fiume;
  • l’elaborazione di un documento strategico che definisce lo scenario riferito ad un orizzonte temporale di medio – lungo termine; 
  • la definizione di un programma d’azione (PA) con un orizzonte temporale ben definito e limitato (indicativamente di tre anni). Alla scadenza del quale sarà eventualmente possibile aggiornare il contratto o approvare un nuovo programma d’azione. Il Programma d’Azione deve indicare oltre agli obiettivi per ogni azione anche i soggetti interessati, i rispettivi obblighi e impegni, i tempi e le modalità attuative, le risorse umane ed economiche necessarie. Il Programma d’azione, quindi, contiene una descrizione sintetica del contributo delle singole azioni al perseguimento delle finalità indicate nelle direttive 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), 2007/60/CE (direttiva alluvioni) e 42/93/CEE (direttiva Habitat);
  • la messa in atto di processi partecipativi aperti e che consentano la condivisione d’intenti, impegni e responsabilità tra i soggetti aderenti al contratto di fiume; 
  • la sottoscrizione di un atto di impegno formale, il Contratto di Fiume, che contrattualizzi le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni specifici dei contraenti; 
  • l’attivazione di un sistema di controllo e monitoraggioperiodico per la verifica dello stato di attuazione delle varie fasi e azioni; 
  • l’informazione al pubblico: i dati devono essere resi accessibili al pubblico. La natura partecipata dei contratti di fiume si inserisce nella procedura di informazione e consultazione pubblica prevista dall’art. 14 della direttiva 2000/60/CE.

Le opportunità e le criticità dei contratti di fiume:

Ogni soggetto locale pubblico o privato è responsabile, direttamente o indirettamente, del destino dei fiumi.

I contratti di fiume hanno permesso la socializzazione e il collegamento tra le zone a monte ed a valle del fiume. 

Tuttavia, esistono tantissimi contratti fiume, ma solo pochissimi sono realmente attivi ed efficaci in quanto non sempre gli Enti coinvolti utilizzano tale strumento per raggiungere gli obiettivi primari. La trasparenza e l’accessibilità all’informazione non è sempre garantita. Si rileva, inoltre, l’assenza di linee guida regionali in merito all’attuazione dei Contratti di fiume.

La legittimazione del Contratto di Fiume non deve essere assicurata dai firmatari, ma dai portatori d’interesse come le organizzazioni professionali, associazioni, comunità montane, cittadini, ecc.  

Le soluzioni

Prioritariamente, si rappresenta la necessità di coordinare i Contratti di fiume che insistono sullo stesso bacino al fine di evitare la duplicazione. Occorre, altresì, integrare il Piano di Tutela delle Acque Regionali con apposito articolato che introduca il Contratto di Fiume come strumento idoneo alla pianificazione ambientale concertata sul territorio; redigere le linee guida regionali per l’attuazione dei Contratti di Fiume e creare una banca dati unica dei Contratti di fiume che insistono sul proprio territorio per la raccolta, l’archiviazione ed elaborazione dei dati.   

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