La diffamazione a mezzo Facebook

A cura di: Avv. Romolo Fondi – https://www.studiolegalefondi.it/

La diffamazione a mezzo Facebook, ed in generale attraverso il social network, rappresenta oggi una delle modalità più frequenti attraverso cui si verifica tale ipotesi di reato, sempre più diffuso in tute le fasce di età.


La diffusione capillare di Facebook e degli altri social network ha radicalmente e drasticamente rivoluzionato le abitudini di vita di moltissime persone, le quali a volte si trovano a vivere una vera e propria realtà parallela, costellata da miriadi di contatti, senza riuscire a controllare le proprie manifestazioni di pensiero ed esternazioni verso le altre persone.


Negli ultimi anni infatti tecnologia, e quindi anche i social network, hanno assunto un ruolo centrale nella vita delle persone, andando a ridisegnare completamente i rapporti interpersonali ridisegnando i rapporti interpersonali, aumentando gli episodi di diffamazione attraverso tale strumento.


Sotto il profilo legale, in caso di di diffamazione a mezzo Facebook, si ritiene applicabile il reato previsto dall’art. 595 c.p., ed in particolare l’ipotesi di reato di diffamazione aggravata, nel caso in cui venga commesso per via telematica o informatica.


La fattispecie di reato
Nel nostro ordinamento il reato di diffamazione è disciplinato dall’art. 595 c.p., il quale recita espressamente che chiunque, comunicando con più persone, offenda l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032,00 €.

E’ poi prevista una ipotesi di aggravante, al secondo comma, nel caso in cui “se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065,00 €”, potesi questa assai frequente nella prassi del reato di diffamazione a mezzo Facebook.

Il delitto previsto dall’art. 595 c.p. tutela penalmente l’interesse dello Stato alla integrità morale della persona, ovvero la sua reputazione, dalla stima diffusa dell’ambiente sociale, dalla opinione che gli altri hanno di un oggetto, e rappresenta un limite alla libertà di manifestazione di parola e
di pensiero.

In particolare, poiché la reputazione di un soggetto coincide con il senso della dignità personale nell’opinione degli altri, quindi dell’individuo all’interno di un contesto sociale, ai fini dell’integrazione della fattispecie delittuosa è necessario che vengano utilizzati termini che risultino offensivi, lesivi di un soggetto, in base al significato che essi assumono nella comune sensibilità di un essere umano.

In altre parole, la condotta lesiva dell’identità personale si sostanzia in una distorsione, alterazione, travisamento od offuscamento del patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico o professionale di un individuo.

Nel caso di diffamazione a mezzo web, ed in particolare attraverso facebook, il reato si verifica in caso di lesione alla reputazione di un oggetto determinato, e non sussiste quando vengono pronunciate frasi offensive o scritte nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria, anche limitata, nel caso in cui i soggetti cui le frasi si riferiscono non sono individuabili con certezza.

Dunque per aversi diffamazione, non è necessario indicare il nominativo del soggetto diffamato, ma serve in ogni caso che sia individuabile il oggetto la cui reputazione è lesa.


Le caratteristiche della diffamazione via Web
Nel caso in cui la lesione della reputazione avvenga via web, non c’è dubbio sul fatto che ci si trovi in presenza di una ipotesi di diffamazione, oltretutto aggravata dal fatto che utilizzando il social network il contenuto dell’offesa ha la possibilità di rivolgersi a più persone, senza che l’interessato sia presente e possa controbattere.

Dunque per poter parlare di diffamazione, aggravata dall’aver diffuso
l’offesa attraverso Facebook, sarà necessario:

a) un contenuto offensivo e lesivo dell’immagine e del decoro della persona offesa;
b) l’offesa e/o la comunicazione deve essere rivolta e diretta a più persone;
c) L’assenza della persona cui l’offesa è diretta, ovvero impossibilità della stessa di percepire l’offesa di persona.


Cosa fare in caso di diffamazione a mezzo Facebook
Chiarito l’inquadramento e le caratteristiche del reato, occorre precisare quale sia il comportamento migliore da tenere nel caso si sia vittima di una
diffamazione a mezzo Facebook od altro social network.


Uno dei problemi principali in tali ipotesi è la prova della diffamazione:
come spesso accade, dopo una iniziale mancata percezione della gravità delle proprie affermazioni, gli autori del reato tendono a tornare sui propri
passi, cercando di eliminare le prove delle proprie dichiarazioni cancellandole dal web.

A tal proposito esistono apposite tecniche forensi di “congelamento” delle pagine web e dei contenuti, aventi piena prova legale in Tribunale, che consentono di cristallizzare il contenuto, la foto o la frase incriminata anche in caso di cancellazione da parte del suo autore, così da poterla portare in giudizio.

La semplice stampa delle copie delle pagine web, screen shot o attività similari, infatti, non forniscono la piena prova dell’offesa, soprattutto in ambito penale, ove è necessaria una prova più rigorosa che si avvalga di strumenti di ricerca della prova riconosciuti dalla legge.

Il consiglio è quindi quello di rivolgersi subito ad un professionista che abbia esperienza sin materia, preoccupandosi di precostituire la prova dell’offesa prima che la stessa venga occultata, così da poterla liberamente utilizzare in seguito in ambito civile o penale, a seconda del percorso ritenuto migliore.

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