Abbandono rifiuti sul terreno di proprietà: chi ne risponde?

A cura di: Avv. Romolo Fondi – https://www.studiolegalefondi.it/

Capita spesso, soprattutto nelle aree agricole a ridosso dei centri urbani, di assistere all’odiosa e criminale pratica dell’abbandono di rifiuti di ogni tipo su fondi di proprietà altrui, il che oltre agli immaginabili effetti sul decoro urbano espone i proprietari del terreno a conseguenze spiacevoli in caso di verifica da parte delle Autorità competenti.

Qualora infatti la quantità di rifiuti sia tale da non poter venir ascritta ad un episodio sporadico, ma sia frutto di una serie ripetuta di attività di trasporto e sversamento, al proprietario del fondo potrebbe venir addebitata la responsabilità penale per il reato previsto all’art. 256 co. 3 D. Lgs 156/2006, il quale punisce chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata con pene differenti a seconda della natura dei rifiuti, e con confisca del terreno quale sanzione accessoria.

Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali deve integrarsi tale condotta illecita, la giurisprudenza precisa che “La realizzazione di una discarica può effettuarsi attraverso diverse attività: attraverso il vero e proprio allestimento a discarica di un’area con il compimento delle opere occorrenti a tal fine: spianamento del terreno, apertura dei relativi accessi, recinzione, etc.; ma anche il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all’abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale, del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti” (Cass. Pen., sez. III, 4 marzo 2005, n. 21963).

Tali modalità consentono di tracciare un primo discrimine tra la realizzazione di una discarica abusiva ed il semplice abbandono non autorizzato di rifiuti.

In realtà nessun obbligo giuridico di controllo può ravvisarsi a carico del proprietario in relazione a rifiuti sversati sul terreno di proprietà da ignoti, tale non essendo, evidentemente, l’obbligo di ripristino che ha carattere riparatorio e non preventivo.

La responsabilità omissiva infatti non può fondarsi su un dovere indeterminato o generico, anche se di rango costituzionale come quelli solidaristici o sociali, ma presuppone necessariamente l’esistenza di obblighi giuridici specifici, posti a tutela del bene penalmente protetto, della cui osservanza il destinatario possa essere ragionevolmente chiamato a rispondere.

In particolare, la funzione sociale della proprietà di cui all’art. 42, co. 2 Cost. può costituire il proprietario in una posizione di garanzia a tutela di beni socialmente rilevanti, e quindi può fondare una sua responsabilità omissiva per i fatti di reato lesivi di quei beni, solo se essa si articola in obblighi giuridici positivi e determinati, diretti a impedire l’evento costitutivo del reato medesimo.

La stessa Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza, ha avuto modo di stabilire come “Il proprietario del terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato non possa andare incontro a una responsabilità di posizione, in difetto di elementi di diretta partecipazione al reato o di un contributo materiale o morale nell’illecita gestione dei rifiuti. I reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata e stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione hanno natura di reati permanenti, che possono realizzarsi soltanto in forma commissiva; ne consegue che essi non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della loro esistenza (Sez. U, n. 12753 del 05/10/1994, Zaccarelli), salvo che risulti integrata una condotta concorsuale mediante condotta omissiva, nei casi in cui il soggetto aveva l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione od il mantenimento dell’evento lesivo (Sez. F, n. 44274 del 13/08/2004, Preziosi)”. (Corte di Cassazione Sez. 3^ 24/03/2017 (Ud. 07/12/2016) Sentenza n.14503).

Nella prassi però, la distinzione tra la realizzazione di una discarica abusiva ed il semplice abbandono non autorizzato di rifiuti ad opera di terzi non è così semplice, e necessita di un accertamento in sede giudiziale a mezzo di uno specifico processo.

La conseguenza più immediata per il proprietario, in caso di contestazione del reato in discorso, è il sequestro dell’area di proprietà, che viene generalmente rimosso solo ove lo stesso effettui, previa autorizzazione del GIP competente e parere favorevole del PM, una bonifica dell’area a sue spese a mezzo specifica azienda autorizzata al trattamento dei rifiuti presenti sul terreno, cui nella maggior parte dei casi seguirà il provvedimento di dissequestro dell’area, permanendo però la necessità di dotarsi di un legale di fiducia per la difesa nel processo penale contro il reato contestato.

Si consiglia pertanto di provvedere alla recinzione ovvero frequente sorveglianza dei terreni di proprietà, segnalando immediatamente eventuali fenomeni di abbandono di rifiuti ad opera di terzi, così da evitare di dover rispondere in prima persona e doversi difendere da comportamenti compiuti da terzi ignoti.

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